Attualità - 21 giugno 2023, 12:45

Il danno biologico nelle malattie ingravescenti, i principi della Corte di Cassazione

Il danno biologico nelle malattie ingravescenti, i principi della Corte di Cassazione

L’amianto è un minerale cancerogeno che causa, purtroppo, molte volte, patologie ingravescenti, vale a dire che si aggravano progressivamente portando il paziente anche alla morte. In questo caso calcolare il danno biologico per il risarcimento della vittima di amianto, o dei suoi familiari, segue principi diversi da quelli delle malattie in generale.

A sancirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 35416 del 2022, per evitare che i pazienti affetti da malattie ingravescenti non ottenessero il danno da invalidità permanente, per il mancato stabilizzarsi della patologia, nonostante si aggravasse sempre di più. Nonostante la Corte di Appello di Venezia, nel caso specifico, avesse accolto di riconteggiare il danno per l’aggravarsi della situazione di salute di Z.G., affetto da un adenocarcinoma, l’Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale aveva presentato ricorso. Secondo il parere dell’ente la Corte aveva sbagliato nel liquidare il danno da invalidità permanente, nonostante la patologia di Z.G. fosse ancora in atto, sul presupposto che la patologia si fosse ormai stabilizzata.

Bisogna quindi fare un passo indietro per capire. Intanto la Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha confermato i principi di Cassazione, Sezione Lavoro, 35228/2022, che aveva accolto le tesi dell’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto. Secondo gli “ermellini” devono essere risarciti tutti i danni, al netto dell’indennizzo Inail. La definizione di danno biologico è: “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Il danno biologico include poi sia il pregiudizio da invalidità permanente che quello da invalidità temporanea. Il primo inizia “dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi”. Il secondo va riconosciuto “ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto”.

Quindi l’invalidità permanente si può valutare soltanto dopo la cessazione della malattia, non può quindi sussistere prima della sua cessazione. Questo almeno secondo la sentenza della Suprema Corte 5197 del 2015. Questo per evitare che venga liquidato lo stesso danno due volte. Vi sono, però, patologie, quelle ingravescenti appunto, che - secondo la Cassazione (sentenza 35416 del 2022) – “dopo un primo evento lesivo, determinano ulteriori conseguenze pregiudizievoli, le quali, però, costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto e non la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. In simili situazioni, dopo la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, si è avuta ‘la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute’, ma è incontestabile che il danno biologico permanente rimanga tale, ancorché gli effetti dell'illecito ben possono accentuarsi”.

Per questo nel caso del Sig. Z.G. la Corte ha sancito che il giudice di merito abbia correttamente qualificato il danno alla salute da amianto “derivato da patologia ingravescente, quale danno biologico permanente”. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, "in tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l’incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità autonomo-funzionali dell’organismo) o con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte”;In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c.d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle”.

“In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile, in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tenere conto, però, che qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai bare’mes elaborati dalla comunità scientifica e utilizzati in medicina legale, tali bara’mes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso. Nell’eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno, avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa”.

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