L’attuale scenario nazionale dovuto ai primi contagi da Coronavirus pone le aziende e i datori di lavoro davanti a nuove e impreviste situazioni di assenze dal lavoro, forzate o volontarie per ragioni di salute individuale e pubblica, e all’attivazione di contromisure adeguate con le quali si possa fronteggiare il fermo attività totale o parziale.
Il decreto legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 23 febbraio dal Governo, ha previsto le casistiche in cui le attività lavorative possono essere condizionate da interventi di Pubbliche Autorità.
Nella seguente breve guida operativa si darà risposta ad alcune casistiche ricorrenti in queste ore nelle aziende.
ASSENZE DEI LAVORATORI O SOSPENSIONI DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE DOVUTE A ORDINANZE DI PUBBLICA AUTORITÀ
In tali situazioni si realizza una impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili alle parti. La retribuzione spetterà per intero e senza decurtazione di ferie - salvo diversi accordi tra le parti.
Per tale casistica si è in attesa dell’emanazione di un provvedimento che preveda il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo).
In tale ipotesi le attività aziendali possono essere espletate - laddove possibile - in modalità di smartworking. Il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, ha esonerato le aziende dal sottoscrivere il preventivo accordo fra le parti per attivare il regime di smartworking, permettendo di fatto l’attivazione dello smartworking in maniera pressoché immediata.
LAVORATORI POSTI IN QUARANTENA OBBLIGATORIA DA AUTORITÀ SANITARIE
Interessa i lavoratori posti in osservazione e/o in quarantena obbligatoria, in quanto aventi sintomatologia riconducibile al virus, e perciò assenti dal lavoro.
L’assenza è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi, e quindi per “malattia”, con attivazione di tutte le tutele del caso sia contrattuali che retributive a carico INPS.
Il “ricovero” si intende effettuato anche in strutture non convenzionali, quali Caserme o Alberghi appositamente individuati dalle Autorità nel corso di queste ore.
LAVORATORI CHE SI ASSENTANO AUTONOMAMENTE PER PAURA DEL CONTAGIO
Trattasi della casistica di lavoratori che, pur in assenza di provvedimenti delle autorità o per collocazione in aree non interessate da casi noti di diffusione del virus, decidano autonomamente di assentarsi per paura di contagio.
In tali casi, ovvero in assenza di provvedimenti delle autorità o best practices di quarantena o di casi di rischio contagio nella propria azienda, l’assenza dal lavoro si configura come non giustificata, situazione da cui possono scaturire, sebbene non auspicabili, provvedimenti disciplinari. In tali casi è utile, da entrambe le parti, l’adozione di misure di “buon senso” e una interlocuzione che ripristini - seppure in sicurezza - le attività produttive aziendali.
LAVORATORI ASSENTI PER QUARANTENA FACOLTATIVA PREVISTA DALLE AUTORITÀ QUALE BEST PRACTICE
È il caso di lavoratori che - in assenza di sintomatologia palese di contagio - decidono autonomamente di entrare in regime di quarantena.
Tale decisione di quarantena “volontaria”, basata su best practices indicate dalle Autorità preposte (Governo, Regioni, Prefetture), può rappresentare comunque un comportamento di prudenza. Trattandosi di fatto da un’astensione dal lavoro - tranne che per i casi gestiti con smartworking - le ipotesi di trattamento dell’assenza sono:
assenza in conto ferie retribuite o ROL retribuiti nell’attesa di un provvedimento amministrativo che disciplini anche per questi casi un eventuale diritto alla CIGO;
assenza da recuperare in regime di flessibilità in quanto derivante da un comportamento volontario di prudenza, seppur non obbligatorio, da parte del singolo lavoratore.
AZIENDE CHE OPERANO PRESSO TERZI IN REGIME DI APPALTO CON IMPIEGO DI LAVORATORI
La chiusura/sospensione delle attività dei Committenti in conseguenza di provvedimenti delle Pubbliche Autorità, in ipotesi di presenza di appaltatori che operano con dipendenti presso il le strutture e/o cantieri del Committente (ad esempio società di consulenza presso Banche, Enti pubblici, strutture dislocate in aree a rischio), comportano l’impossibilità sopravvenuta dell’appaltatore di eseguire le prestazioni con dipendenti presso le strutture del Committente. In tale caso si configura una causale di intervento della CIGO se la prestazione non è effettuabile in diverse modalità (smartworking o da siti non rientranti in aree di chiusura).
In tali casi è necessario, al fine di attivare la CIGO, che l’appaltatore con dipendenti riceva comunicazione scritta da parte del Committente di sospensione delle attività dell’appalto.
https://www.braganopartners.it/
Paolo Braganò - Consulente del Lavoro a Milano