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Cronaca | 11 luglio 2024, 12:20

Troppi “non ricordo” davanti al PM e rischio di reiterazione del reato, ecco perché Toti resta ai domiciliari

Nella motivazione del “no” alla richiesta di revoca dei domiciliari si legge che “ogni diversa misura coercitiva risulterebbe ovviamente inidonea a prevenire il reiterarsi di incontri finalizzati a concertare intese illecite”

Giovanni Toti

Giovanni Toti

Giovanni Toti resta ai domiciliari. La tanto attesa decisione del Riesame è arrivata alle 10.30 di giovedì mattina e segna un’altra svolta nella vicenda iniziata con l’arresto del 7 maggio scorso e le accuse di corruzione e falso mosse al presidente di Regione Liguria.
Dalle carte del Tribunale di Genova emerge come ad inguaiare Toti non sia il pericolo di inquinamento delle prove, ma il timore di una reiterazione del reato e la scarsa collaborazione davanti al PM.

Tra le motivazioni del rigetto viene citata la “persistenza dell’esigenza specialpreventiva” per cui si specifica che “il verbale delle dichiarazioni rese da Toti è infarcito di “non ricordo”, un inciso che non brilla di certo per chiarezza e trasparenza. Non può farsi a meno di constatare che la scelta di Toti di sottoporsi a interrogatorio non sembra qualificabile, sul piano professionale, come una sorta di beau geste inteso ad alleggerire il peso delle investigazioni ancora in atto a carico suo e dei coindagati. Sono sufficienti logica e buon senso per affermare che il peso, ai fini cautelari, delle ammissioni a cui si sia determinato un indagato è per forza di cose inversamente proporzionale a quello delle acquisizioni probatorie allegate a suo carico nell’ordinanza cautelare”.

E poi: “Non può che prendersi atto che Toti non ha ammesso nulla di rilevante nell’economia del procedimento, non è certo nel suo interrogatorio che può individuarsi il novum sostanziale necessario per inficiare il quadro cautelare sotteso all’ordinanza applicativa della custodia domestica. L’assoluta irrilevanza del suo interrogatorio traspare a chiare lettere dal raffronto tra le giustificazioni elusive fornite alle domande più incisive del PM. La stessa memoria difensiva depositata in sede di interrogatorio dinanzi al PM contiene, peraltro, anche alcune contraddizioni intrinseche rispetto alle dichiarazioni assertivamente ammissione contestualmente rese da Toti”.

Nel documento si legge anche che “Toti si faccia spiegare ogni volta dagli inquirenti cosa sia lecito e cosa non lo sia, visto che ci è impegnato ad astenersi da condotte che la diversa lettura data nell’ambito di questo procedimento considera illecite o comunque non dovute, come se possa ipotizzarsi che l’appellante, nel dubbio, circa la potenziale valenza penalmente illecita delle sue future condotte, si rivolga in anticipo agli inquirenti per ottenerne una sorta di preventivo avvallo e porsi, in tal modo, al riparo da potenziali pregiudizi penali”.

Tra le motivazioni si legge anche “la persistenza dell’esigenza di natura probatoria” e “l’incidenza della misura sull’ufficio elettivo ricoperto da Toti”. Capitolo, quest’ultimo, in cui si fa riferimento anche alle tanto citate dimissioni.
La difesa dell’appellante ha evidenziato che la protrazione della misura custoditale nei confronti di Toti potrebbe incidere negativamente sull’ufficio elettivo da questi ricoperto in forza di mandato popolare - così si legge - nel senso che tenerlo ancora agli arresti domiciliari significherebbe “indurlo” alle dimissioni in quanto, ove egli declinasse quello stesso ufficio pubblico dal quale discendono poteri e funzioni che si assume in ottica accusatoria egli abbia messo al servizio di interessi provati dietro la corresponsione di utilità, dovrebbe discenderne ex se la sopravvenuta cessazione ipso facto delle condizioni indispensabili per la paventata reiterazione di reati della medesima indole”.

Il Tribunale reputa quindi che “non si intraveda nemmeno in filigrana l’indebita pressione su Toti affinché si decida a rinunciare all’incarico istituzionale del quale è tuttora insignito. S’è dato conto a suo tempo delle ragioni per le quali va considerato persistente il rischio di reiterazione dei reati delineati a suo carico e tanto basta a giustificare la protrazione della misura custoditale in atto, posto che ogni diversa misura coercitiva risulterebbe ovviamente inidonea a prevenire il reiterarsi di incontri finalizzati a concertare intese illecite analoghe a quelle che sono emerse ad oggi dagli atti del procedimento”.

Files:
 Motivazioni riesame (3.5 MB)

Pietro Zampedroni


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