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Attualità | 07 giugno 2024, 13:44

La Regione dice stop ai tirocini estivi di orientamento non retribuiti

Per gli studenti che partecipano a tali iniziative dovrà essere corrisposta un'indennità forfettaria. L'assessore al Lavoro Augusto Sartori: "Scelta per evitare utilizzi impropri dell'istituto"

La Regione dice stop ai tirocini estivi di orientamento non retribuiti

L'indennità di partecipazione ai tirocini estivi di orientamento, che interessano centinaia di studenti, dovrà essere obbligatoriamente corrisposta dalle aziende o dai soggetti promotori. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dall'assessore al Lavoro, che modifica l'articolo 9 della legge regionale 466 del 2018 riguardante la misura dei tirocini estivi di orientamento che sono rivolti ad adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia.
I tirocini, a cui possono accedere anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al terzo anno scolastico, devono essere svolti durante la pausa estiva tra il giorno successivo al termine delle lezioni dell'anno scolastico o accademico e il giorno precedente l'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

“Abbiamo deciso di modificare la legge – spiega l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori – perché abbiamo assistito in questi anni a un utilizzo distorto e comunque improprio dell’istituto: inoltre i recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali anche sovranazionali, pur sottolineando il ruolo essenziale dei tirocini nella transizione dei giovani dall'istruzione o dalla formazione professionale al mercato del lavoro, ritengono il diritto alla retribuzione una condizione ottimale di accesso a tirocini di alta qualità”.

Con tale modifica quindi - che conferma i termini dell’attuale disciplina, secondo cui la specifica funzione del tirocinio estivo di orientamento comporta la corresponsione di un’indennità forfettaria di partecipazione, che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all’attività svolta - la corresponsione di tale indennità deve costituire un obbligo e non più una facoltà.

Redazione

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