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Politica | 31 maggio 2024, 17:09

Camogli, vietati costumi da bagno sul lungomare. Il sindaco difende l’ordinanza: “Me lo hanno chiesto i cittadini”

Previste multe fino a 500 euro per chi sosta a torso nudo o scalzo anche nell’area del porto. La “misura decoro” era già stata introdotta l’anno scorso in diverse località balneari: da Portofino a Sestri Levante

Camogli, vietati costumi da bagno sul lungomare. Il sindaco difende l’ordinanza: “Me lo hanno chiesto i cittadini”

È un’ordinanza che già fa discutere quella approvata dall’amministrazione comunale di Camogli: divieto di circolare o sostare a torso nudo, scalzi o in costume da bagno nel centro cittadino, incluso il lungomare e l'area portuale.

Il sindaco di Camogli Giovanni Anelli spiega che spesso, durante la stagione turistica, l'afflusso di visitatori porta a comportamenti ritenuti indecorosi. Comportamenti che negli anni sono stati oggetto di numerose lamentele e percepiti come lesive della decenza e della vivibilità urbana.

“Già il regolamento del Comune di Camogli lo prevede in un articolo che è citato anche nell’ordinanza - spiega il sindaco - Ma a parte questo, si ritiene opportuno soprattutto perché la spiaggia è molto vicina alle vie centrali di Camogli, per evitare situazioni in cui le persone in costume da bagno (i costumi a volte sono molto ridotti) possano essere viste per strada”.

L’ORDINANZA “DECORO” IN LIGURIA

Ordinanze simili a quella del Comune di Camogli sono state adottate in diverse località balneari già l’anno scorso. A Portofino nel 2023 la linea più dura: è entrato in vigore un provvedimento che vieta a turisti e cittadini di passeggiare in costume da bagno, a torso nudo o scalzi e a questo se ne affianca un altro che disciplina il flusso pedonale nelle aree di maggior concentrazione di turisti. A Sestri Levante il sindaco Francesco Solinas ha emesso un'ordinanza finalizzata "all'aumento del decoro vietando la circolazione delle persone in costume da bagno al di fuori delle spiagge degli arenili e stabilimenti balneari”. Decisione simile anche a Borghetto, Laigueglia, Pietra, Ceriale. Andando ancora più indietro nel tempo anche Zoagli nel 2021 e Moneglia, Rapallo ed Arenzano già nel 2017 avevano approvato ordinanze simili.

I cittadini mi hanno chiesto a gran voce questa cosa e io penso di aver rispettato la loro richiesta, perché è tutto sommato una questione importante che riguarda un problema sentito - aggiunge il sindaco di Camogli - È una richiesta che è arrivata da diversi residenti ma anche dagli stessi turisti.

Camogli è una cittadina che d’estate diventata una città di 20 mila abitanti. È una città molto frequentata e di conseguenza abbiamo pensato di operare in questo modo”. 

L'ordinanza, valida fino al 31 ottobre, punisce i trasgressori con sanzioni che vanno dai 25 e 500 euro. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine vigileranno sull'applicazione della norma ma l’amministrazione fa sapere che, soprattutto nelle prime settimane, si cercherà di chiudere un occhio.

“All'inizio cercheremo di essere molto flessibili e tolleranti come di solito avviene in questi casi - dice il primo cittadino - E poi in seguito si vedrà, però penso che questo non creerà nessun problema”.

L’ORDINANZA

PREMESSO che:
– l’amministrazione Comunale si propone quale obiettivo la salvaguardia e la tutela del territorio e dell’immagine del Comune, meta turistica rinomata a livello internazionale;
– a tal fine si ritiene di adottare misure ed interventi atti a prevenire situazioni di incuria e degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
– con l’inizio della stagione turistica si assiste ad un esponenziale incremento di popolazione con intensi flussi turistici e l’elevata presenza di turisti sul territorio comunale conduce sovente, come accertato negli anni precedenti, a situazioni e condotte che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici del normale convivere civile e che compromettono il decoro, l’immagine e la vivibilità del Comune;
– tra i comportamenti contrari al decoro urbano si evidenzia in modo particolare la circolazione sul territorio comunale in costume da bagno, a torso nudo e/o scalzi.
– tali condotte sono foriere di tensioni interpersonali e disagio sociale, spesso oggetto di numerose lamentele avanzate da cittadini residenti, nonché dagli stessi turisti.

CONSIDERATO che:
– il perdurare di simili situazioni, oltre a costituire un elemento di disagio per la popolazione residente e per i turisti, possa rappresentare un parametro oggettivo di valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere nel territorio con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica proposta,
– ai fini della tutela dell’immagine del territorio e per rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, nelle more dell’approvazione di idonee modifiche al regolamento di Polizia Urbana, è necessario adottare per l’anno 2024 alcune misure atte a prevenire e contenere situazioni di pregiudizio al decoro e alla vivibilità che possano compromettere l’immagine del Comune.
SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale di Camogli.
VISTO l’art.7 bis del D.Lgs. 267/00.
VISTO la L. 24 novembre 1981, n. 689 e c.m.l.
VISTO l’art. 62 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, per l’attuale stagione turistica fino al 31 ottobre 2024, al fine di prevenire e contenere fenomeni sopra detti, nelle more dell’approvazione di idonee e appropriate modifiche al regolamento di Polizia Urbana:
– è vietato circolare e/o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno e/o senza calzature in tutto il centro cittadino ivi compresa Via Garibaldi e l’area portuale;
– il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione, ai sensi dell’art.16 della L.689/81, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione;
– l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. 689/81, è il
Sindaco del Comune di Camogli.

AVVERTE
– La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis della D.Lgs. 267/00 di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
– I trasgressori all’atto della contestazione sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento illecito.
– Le Forza dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate, per la parte di competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

Marco Garibaldi


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