L’associazione GAIA Animali e Ambiente, tramite lo studio legale dell'Avvocato Prof. Daniele Granara, ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri una formale istanza volta a sollevare di fronte alla Corte Costituzionale la legittimità costituzionale dell'articolo n. 24 della Legge della Regione Liguria n. 17 del 2 agosto 2023 (pubblicata sul bollettino ufficiale il 9 agosto).
L'articolo, divenuto tristemente famoso perché consente la caccia di selezione anche con l’arco, contiene numerosi atti illegittimi.
Il provvedimento va a modificare la legge regionale n. 29 del 1994 che regola il prelievo venatorio e inserisce nella caccia di selezione anche il cervo ed il muflone, prevedendo l’ampliamento dei periodi di caccia per il daino e lo spostamento dei cacciatori da un ambito territoriale ad un altro, con evidenti problemi di bio-sicurezza, oltre che l’estensione a tutto l’anno per la caccia selettiva al cinghiale, nell’assenza di metodi alternativi ecologici al contenimento.
Con riferimento al cervo e al muflone è incomprensibile un prelievo selettivo, non risultando studi scientifici recenti dell’ISPRA che segnalino problematiche in merito al sovrappopolamento di dette specie, che hanno una bassissima presenza in Liguria e senza criticità particolari. Tali valutazioni spetterebbero al legislatore statale, si ravvisa pertanto la violazione dell’art. 117 della Costituzione in relazione all’invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. In base a questa disposizione costituzionale, le Regioni devono attenersi alle prescrizioni contenute nella Legge nazionale 11 febbraio 1992, n.157 sulla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.
Relativamente agli ungulati, le Regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, e sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Con l’articolo approvato invece il periodo viene largamente esteso, fino ad arrivare per daino e cervo al 15 marzo, anche con l’uccisione di femmine e piccoli.
“L’avvocato Daniele Granara ha esposto nell’istanza l’ampia giurisprudenza costituzionale esistente in materia – dichiara Edgar Meyer Presidente di GAIA Animali e Ambiente - che conferma quando denunciammo pubblicamente appena fu approvato l’emendamento. Numerose sentenze della Corte Costituzionale stabiliscono che per l’attività venatoria gli interventi regionali non possono prevedere inferiore tutela, i livelli minimi fissati dalla legge nazionale n. 157 non possono essere derogati alle regioni”
Ma l’aspetto centrale è l’ulteriore violazione della Costituzione per avere inserito illegittimamente una materia di natura amministrativa in una legge regionale, la Regione Liguria è così intervenuta a modificare la propria disciplina legislativa regionale in materia di attività venatoria, con il reale ed illegittimo intento di modificare, al di fuori del termine di legge (15 giugno di ogni anno, ex art. 18, comma 4, L. n. 157/1992), il calendario venatorio.
Varie sentenze affermano che “la selezione, sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all’ attività venatoria, implichi l’incisione di profili propri della tutela dell’ ambiente e dell’ ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato”
“Non solo arco e frecce, la Regione Liguria cerca di aggirare le norme statali per accontentare le lobby venatorie, peraltro sempre più sparute. – conclude Edgar Meyer – Ci aspettiamo dal Consiglio dei Ministri una logica conseguenza alla nostra istanza fondata su rispetto della legalità costituzionale, ricordando anche che gli animali sono entrati nella Costituzione Italiana come esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche”.