Prorogata fino al 30 settembre 2024 l’ordinanza firmata nel mese di luglio dal sindaco Marco Bucci su proposta degli assessori alla Sicurezza Sergio Gambino e al Commercio Paola Bordilli per la prevenzione dell’abuso di alcol in spazi aperti.
Su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 22 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l'ipotesi in cui l'impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all'indirizzo dell'acquirente.
In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo (come da Regolamento comunale di polizia annonaria 1\2016 art.4) su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici e aree riconducibili a superfici di somministrazione autorizzate).
Inoltre, ogni giorno già dalle 12 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) nelle zone di: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente (già ricomprese nell’ordinanza sindacale n. 390 del 29 dicembre 2022), e nelle zone del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.