Potrebbe andare in appello la vicenda relativa alla presunta ineleggibilità del sindaco di Genova Marco Bucci. Dopo la bocciatura del Tribunale Civile i ricorrenti stanno pensando a un ricorso in appello, chiedendo a cittadini, comitati e associazioni di contribuire alle spese del contenzioso.
Il ricorso era stato presentato da ventuno persone, tra cui l'ex rettore dell'Università Paolo Comanducci, il magistrato Claudio Viazzi e l’ex presidente della Corte dei Conti Ermete Bogetti, assistiti dall'avvocato Luigino Montarsolo.
Tra i ricorrenti anche l'attivista Andrea Agostini, che in una nota scrive: "Abbiamo esaminato le motivazioni dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Genova ha respinto il nostro ricorso per l’ineleggibilità di Bucci e questo ci ha rafforzato riguardo alla validità delle nostre ragioni giuridiche e sostanziali, per cui siamo fermamente intenzionati a proseguire l’'azione popolare', unico strumento consentito al corpo elettorale per far valere le proprie ragioni.
La decisione del Tribunale è costruita attorno all’esigenza di non destabilizzare il governo della Città, di cui viene apprezzata l’efficienza proprio per effetto
dell’esercizio dei poteri straordinari da parte del Sindaco. Ma in questo modo il
Tribunale si è fatto carico di valutazioni politiche, che non appartengono al suo ruolo. Sostiene il Tribunale che qualora si ritenesse fondata l’ineleggibilità come conseguenza dell’incarico commissariale di un sindaco, ciò impedirebbe ai sindaci di assumere l’incarico di commissari straordinari, quando situazioni eccezionali richiederebbero, invece, di avvalersi di tali poteri congiunti.
Questa affermazione del Tribunale non corrisponde al vero, come dimostra il nostro caso. Il Governo non ha attribuito i poteri di Commissario 'al Sindaco di Genova', ma al 'Dr. Marco Bucci', per il suo curriculum, dopo aver esplorato altre candidature di professionisti, fra cui Claudio Gemme e Roberto Cingolani. Che effetto avrebbe avuto l’incarico a Cingolani? Avrebbe ricostruito il ponte e realizzato le altre opere per la viabilità e per il porto. Mentre Bucci, da Sindaco, si sarebbe occupato della pulizia delle strade, della raccolta differenziata, dei supermercati, ecc. E se Cingolani alle elezioni si fosse candidato a Sindaco come 'uomo del ponte', delle grandi opere e del grande portafoglio di fondi statali? Il 'povero' Bucci avrebbe avuto qualche chance di essere eletto? Sarebbe stata equa la competizione elettorale? Bene, la nostra tesi di ricorrenti – che è quella del legislatore, come confermato da sentenze della Corte costituzionale - mira ad evitare che il risultato elettorale sia influenzato dallo strabordante potere pubblico di un candidato.
Non è indifferente che l’incarico di Commissario sia stato conferito 'al Dr. Marco Bucci' e non 'al Sindaco di Genova'. Il sindaco, nominato in quanto tale Commissario straordinario, non può dismettere o perdere l’una funzione senza dismettere o perdere l’altra: le due funzioni restano inscindibili. Invece, il commissario straordinario Dott. Marco Bucci può cessare dalla carica di sindaco (ad es., perché decaduto o non rieletto) senza perdere quella di commissario e viceversa: Bucci avrebbe potuto, infatti, rinunciare alle funzioni di commissario, conservando la carica di sindaco. Dunque, nessun conflitto di valori costituzionali e nessun interesse pubblico violato, come prospettato dal Tribunale. Il nostro ricorso afferma che il commissario straordinario è ineleggibile a sindaco solo se nominato ad personam.
È sufficiente interpretare correttamente la legge. E per interpretarla è sufficiente il suo significato letterale, senza far dire alla legge di più o di meno di quanto dice. Non occorre far ricorso, come fa il Tribunale, all’interpretazione 'sistematica', a meno che non si intenda distorcere il significato della norma. L’interpretazione sistematica operata dal Tribunale è errata nei presupposti ed arbitraria nell’applicazione: ritenere ineleggibile chi esercita in via ordinaria funzioni generali ed, invece, eleggibile chi ha funzioni straordinarie, è una vera forzatura. Mentre è chiarissimo, per giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che il fattore unificante dei soggetti ineleggibili è 'il potere' in grado di alterare la par condicio elettorale, non il carattere ordinario o straordinario della carica rivestita.
Gli altri 'errori' dell’ordinanza saranno esposti in sede di appello e, se occorrerà, in sede di ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Per proseguire l’azione, abbiamo costituito un fondo a copertura delle spese. In questa fase, altri cittadini possono unirsi a noi nell’appello. Ulteriori adesioni sono già state annunciate. Altri cittadini, associazioni o comitati possono contribuire alle spese del contenzioso, versando sul conto corrente aperto allo scopo (IBAN: IT72F0200801401000106610658), sapendo che l’eventuale residuo verrà devoluto ad Emergency".