L'esponente di Europa Verde Danilo Bruno prende posizione contro la proposta di delibera del consiglio comunale di Genova n. 2020/484 del 30 dicembre 2020, con cui la giunta guidata da marco Bucci vuole mettere mano a prerogative e attività in capo ai Municipi cittadini.
"La proposta di deliberazione indicata in oggetto presenta, a nostro modo di vedere, evidenti limiti di incostituzionalità poiché pone un grave attacco ai principi contenuti nella Costituzione - scrive Bruno -. L'art. 5 infatti sostiene il decentramento quale elemento fondamentale della organizzazione dello stato italiano. La lettura di questa norma nel combinato disposto con l'art. 118 comma 3 della Costituzione, che stabilisce: ”Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà“ , pone una diversa lettura delle norme costituzionali".
"Il principio di sussidiarietà prevede infatti di favorire l'iniziativa libera delle persone singole o associate, che trova poi la possibilità di assunzione di obblighi attraverso le istituzioni rappresentative della comunità quando esse crescono ed assumono caratteri sempre più generali a favore della collettività - aggiunge l'esponente di Europa Verde -. L'art. 118 comma 1 della Costituzione pone al centro dell'esercizio delle funzioni amministrative il Comune e poi un progressivo allargamento a istituzioni più ampie (Province, Regioni, Stato) sulla base dei principi di sussidiarietà, già prima richiamato, di differenziazione ,che impone i diversi livelli di governo e di adeguatezza ,che garantisca un adeguato esercizio delle funzioni di governo. Se questo è il quadro generale di decentramento di funzioni e dell'esercizio dei servizi vanno poi considerati i commi 1 e 5 dell'art. 17 del TU sulle autonomie locali n. 267/2000,che determina un “livello municipale” per la gestione dei servizi di base di città superiori a 250.000 abitanti (oltre all'esercizio di funzioni delegate ed altri aspetti ,che qui non si ritiene di dover richiamare). Riassumendo quindi il legislatore costituzionale ha impostato una struttura sussidiaria della Repubblica, partendo dalla libera iniziativa dei singoli o associati (le medesime associazioni in qualche modo richiamate dall'art. 2 ,quando si parla di “formazioni sociali ove si esplica la personalità”). Successivamente la Costituzione individua diversi livelli di intervento basati sulla complessità delle funzioni e sul numero degli abitanti di riferimento, partendo dal Comune per finire allo Stato. Nelle città di una certa grandezza (oltre 250.000 abitanti) la legge individua un livello di governo municipale a cui deve corrispondere la gestione dei servizi di base e costituire l'articolazione territoriale comunale.
Conclude Danilo Bruno: "Se la linea del legislatore è molto chiara a favore di un governo vicino a cittadine e cittadini anzi che giunga fino a lasciare spazi di autogestione (art. 118 comma 3) non si capisce la riforma statutaria e regolamentare sui municipi genovesi poiché pare che vogliano solo colpire le forme di libera autonomia civica in nome di un principio di centralismo, che non trova spazio nella Costituzione repubblicana. In particolare si segnalano tre punti fra i tanti:
- viene pesantemente ridotta l'azione dei Municipi nella gestione dei servizi sociali su cui il Comune è già stato a suo tempo battuto in sede giudiziale amministrativa. Questa volta si procede ad una modifica statutaria in nome di una centralità, che darebbe maggiori economie di scale e riduzioni di spesa. Questo ragionamento non può essere accettato poiché in primo luogo si dovrebbero produrre i necessari riscontri economici per giustificare un intervento ,che negli atti non trova alcuna giustificazione ed in secondo luogo, se i servizi municipali non hanno funzionato a dovere, occorrerebbe incidere direttamente sulle inefficienze, utilizzando anche quell'Osservatorio sul decentramento, utilissimo per verificare insieme ai Municipi la situazione e monitorare eventuali dati, che non funzionavano.
- viene abolita la competenza organizzativa in materia educativa del Municipio sulla base dell'assunto, che non sia mai stata esercitata. Qui varrebbe l'assunto opposto ovvero visto che non è mai stata esercitata sarebbe ora di dettare le norme regolamentari per l'esercizio perché diversamente il Municipio, articolazione comunale più vicina alla collettività, verrebbe nuovamente svuotato di competenza sussidiaria ove non possono arrivare i cittadini e le cittadine singole o associate.
- In terzo luogo infine non si capisce l'abolizione dell'Osservatorio del decentramento, che invece dovrebbe essere lo strumento di supporto e di indagine del Comune per rendere efficace ed efficiente l'azione dei Municipi.
Si chiede quindi al Consiglio Comunale di fermare l'adozione di un atto a nostro parere contrario a dettato costituzionale e all'interesse stesso della collettività rappresentata nei Municipi".