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Attualità | 26 giugno 2019, 09:26

Decreto sblocca cantieri: costruzioni più vicine

Gli edifici potranno essere costruiti a una distanza di 5-10 metri

Decreto sblocca cantieri: costruzioni più vicine

Nel decreto sblocca cantieri, il 32/2019, convertito in legge e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, risultano, tra le novità, le distanze da rispettare tra un edificio e un altro: nelle zone più edificate, tra edifici separati da strade si potranno derogare le distanze di 5-10 metri.  

Attualmente la ricostruzione è «comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».  

Invece col nuovo articolo 5, comma 1, lettera b), del Dl 32/2019 è stato inserito un concetto generale, secondo cui, indipendentemente dalla nozione di “ristrutturazione”,  gli interventi di demolizione e ricostruzione  sono «in ogni caso» consentiti  se rispettano le distanze legittimamente preesistenti nonché se vi sia coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

Quindi ora è sancito che si può sempre demolire e ricostruire con le stesse distanze preesistenti, se si assicura la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito rispetto a quello demolito.  

Per i fabbricati, invece, il decreto prevede che i limiti di distanza, attualmente da 5 a 10 metri, vadano rispettati solo nelle zona “C” del Dm 1444/1968, cioè nelle zone destinate a nuovi complessi insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona. Finora tali distanze minime si applicavano anche nelle zone “B“ (totalmente o parzialmente edificate).

Redazione

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