Nel decreto sblocca cantieri, il 32/2019, convertito in legge e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, risultano, tra le novità, le distanze da rispettare tra un edificio e un altro: nelle zone più edificate, tra edifici separati da strade si potranno derogare le distanze di 5-10 metri.
Attualmente la ricostruzione è «comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».
Invece col nuovo articolo 5, comma 1, lettera b), del Dl 32/2019 è stato inserito un concetto generale, secondo cui, indipendentemente dalla nozione di “ristrutturazione”, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono «in ogni caso» consentiti se rispettano le distanze legittimamente preesistenti nonché se vi sia coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.
Quindi ora è sancito che si può sempre demolire e ricostruire con le stesse distanze preesistenti, se si assicura la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito rispetto a quello demolito.
Per i fabbricati, invece, il decreto prevede che i limiti di distanza, attualmente da 5 a 10 metri, vadano rispettati solo nelle zona “C” del Dm 1444/1968, cioè nelle zone destinate a nuovi complessi insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona. Finora tali distanze minime si applicavano anche nelle zone “B“ (totalmente o parzialmente edificate).